Quando si può accendere il riscaldamento? Il calendario
Con il repentino abbassamento delle temperature, specie in alcune zone d’Italia, in molti iniziano a chiedersi da quando sarà possibile accendere il riscaldamento di casa. Salvo casi particolari, sarà tuttavia necessario aspettare ancora un po’ prima di avviare gli impianti. Le regole aggiornate sull’accensione del riscaldamento sono contenute nel D.P.R. n.74/2013 che stabilisce date per […] The post Quando si può accendere il riscaldamento? Il calendario appeared first on Donnamoderna.
Con il repentino abbassamento delle temperature, specie in alcune zone d’Italia, in molti iniziano a chiedersi da quando sarà possibile accendere il riscaldamento di casa. Salvo casi particolari, sarà tuttavia necessario aspettare ancora un po’ prima di avviare gli impianti. Le regole aggiornate sull’accensione del riscaldamento sono contenute nel D.P.R. n.74/2013 che stabilisce date per zone climatiche, limiti di temperatura e durata giornaliera.
Le zone climatiche in Italia
L’Italia è suddivisa in sei zone climatiche, classificate dalla A alla F e basate sui Gradi Giorno (GG). La zona A comprende i comuni con gradi-giorno inferiori a 600, cioè con un clima più mite, mentre la zona F include quelli con gradi-giorno superiori a 3000, caratterizzando un clima più rigido.
Zona A: Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle. Come decreto vuole, nella zona A i termosifoni possono essere accesi dal 1° dicembre, per 6 ore giornaliere al massimo, e dovranno essere spenti entro il 15 marzo;
Zona B: Palermo, Siracusa, Trapani, Reggio Calabria, Agrigento, Messina e Catania. Nelle province della Zona B il riscaldamento domestico può essere avviato dal 1° dicembre, per un massimo di 8 ore giornaliere, con spegnimento fissato al 31 marzo;
Zona C: Napoli, Salerno, Caserta, Bari, Brindisi, Benevento, Catanzaro, Cagliari, Lecce, Ragusa, Cosenza e Taranto. La Zona C prevede l’accensione il 15 novembre per un massimo di 10 ore al giorno. Come in Zona B lo spegnimento è fissato per il 31 marzo;
Zona D: Roma, Firenze, Ancona, Pescara, La Spezia, Grosseto, Lucca, Macerata, Viterbo, Pesaro, Avellino, Siena, Chieti, Foggia, Matera, Teramo, Vibo Valentia. Nelle province qui elencate i termosifoni possono restare accesi per un massimo di 12 ore al giorno a partire dal 1° novembre e vanno spenti il 15 aprile;
Zona E: Milano, Torino, Bologna, Parma, Trieste, Venezia, Aosta, Bergamo, Brescia, Modena, Padova, L’Aquila, Frosinone, Campobasso. La zona E anticipa l’accensione al 15 ottobre per massimo 14 ore giornaliere. Lo spegnimento ricalca quello della Zona D: il 15 aprile;
Zona F: Trento, Belluno, Cuneo. Al contrario delle altre zone climatiche, le aree della Zona F non prevedono alcun limite per accensione e spegnimento, tantomeno limiti orari giornalieri.
Accensione e spegnimento: la decisione ultima ai Comuni
Fatte salve le zone climatiche di appartenenza, spetta ai singoli Comuni la decisione ultima su accensione e spegnimento dei riscaldamenti domestici. Eventuali deroghe saranno possibili nel caso in cui ricorrano condizioni climatiche tali da dover anticipare o posticipare l’accensione o lo spegnimento dei caloriferi rispetto alle date sopra indicate.
A quali temperature regolare il riscaldamento
Quanto all’impostazione del termostato per il riscaldamento nella propria abitazione la regola vuole che la temperatura massima sia di 20 gradi per gli ambienti chiusi, con 2 gradi di tolleranza in abitazioni, scuole e uffici; 18 gradi (+2°C massimo di tolleranza) invece per quanto riguarda gli immobili adibiti ad attività artigianali e industriali. Fanno eccezione a queste regole solo alcuni casi particolari per cui valgono direttive dedicate, ad esempio strutture sanitarie o RSA.
Le sanzioni per chi viola le regole
Secondo quanto previsto dalla direttiva dell’Unione europea di riferimento, chi viola le regole previste per accensione/spegnimento degli impianti termici e numero massimo di ore di funzionamento giornaliero rischia una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 3 mila euro. Ci sono poi eventuali multe contemplate dai vari regolamenti condominiali, per un massimo di 200 euro a violazione fino a 800 euro in caso di recidiva.
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